Autorizzazione paesaggistica

Descrizione

L’intero territorio comunale è soggetto a tutela paesaggistica, pertanto per gli interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, va richiesta l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”). L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento propedeutico ai titoli abilitativi CILA, SCIA e Permesso di Costruire e viene rilasciato dal Comune a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • procedimento ordinario, per il quale è previsto l’acquisizione del parere della Commissione paesaggistica locale (ai sensi art. 146 del D.lgs. 42/2004);
  • procedimento in forma semplificata, per gli interventi di lieve entità di cui all’allegato “B” (di cui all’ 3, comma 1) e per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti (art. 7 DPR 31/2017).

L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione. I lavori, iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146 c. 4 D.Lgs. 42/2004).

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi ricompresi nell’allegato "A" del DPR 31/2017 (di cui all’art.2 comma 1) per i quali, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo dichiara che l'intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.

In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica, riferibili ad abusi cosiddetti “minori” previsti dall’art. 167 del D.lgs. 42/2004, il trasgressore deve presentare all’Ufficio Edilizia Privata istanza ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’Ufficio Tecnico si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Come si utilizza

La domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata, in marca da bollo da € 16,00, va inoltrata al Comune, in via telematica a mezzo pec o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Documenti da presentare

  • Domanda di autorizzazione paesaggistica
  • Relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato:
    • a) Per le richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata
    • b) Per le richieste di autorizzazione paesaggistica ordinaria: secondo lo schema di cui al modello B 
    • c) Per le richieste di compatibilità paesaggistica: secondo il modello A 
  • 2 marche da bollo da € 16,00 o attestazione del versamento dell'imposta di bollo;
  • Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
  • Inquadramento planimetrico su CTR, estratto di mappa catastale, estratto PAT/PRG/PI con evidenziata l'area di intervento;
  • Tavola grafica con rilievo quotato delle eventuali strutture edilizie esistenti
  • Tavola grafica con piante, sezioni e prospetti quotati dello stato di progetto
  • Dettaglio prospettico e particolari costruttivi
  • Planimetria della sistemazione esterna dello stato di fatto e di progetto
  • Tavola grafica comparativa
  • Documentazione fotografica a colori dello stato di fatto dell'area e/o dei prospetti del fabbricato oggetto di intervento e vedute del contesto paesaggistico
  • Fotorendering del progetto esteso ad un adeguato intorno dell'area

Dove rivolgersi

Settore IV
Urbanistica, edilizia privata, ambiente ed ecologia

Edilizia Privata. S.U.E.


Indirizzo: Via Canonica, 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel.:049 9374750
PEC: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
Email: urbanistica@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Quanto costa

Diritti di segreteria:

  • Autorizzazione paesaggistica ordinaria € 120,00
  • Autorizzazione paesaggistica semplificata € 60,00
  • Accertamento di compatibilità paesaggistica € 120,00

N. 2 marche da bollo da € 16,00

Modulistica

La pratica deve essere trasmessa tramite portale SUEhttps://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H893&locale=IT&tipoSportello=E 
oppure portale SUAP (se relativa ad edilizia produttiva)

Allegati

Tempi massimi

Procedimento semplificato  
L’autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi:

  • 30 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio
  • 20 giorni affinché la Soprintendenza possa esprimere parere
  • 10 giorni per il rilascio dell’autorizzazione

Procedimento ordinario 
L’autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi:

  • 40 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  • 45 giorni affinché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  • 20 giorni per il rilascio dell’autorizzazione (in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso oltre tempi postali)

Accertamento di compatibilità paesaggistica

 Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti va richiesto il rilascio di un parere di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con la seguente tempistica:

  • 90 giorni per istruttoria tecnica ed invio richiesta alla Soprintendenza
  • 90 giorni per espressione del parere della Soprintendenza
  • determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente (ai sensi del comma 5 dell’art. 167)

determinazione di accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione

Approfondimenti