A chi è rivolto
Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:
- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere i cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il sito inps.it);
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi;
- titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- titolari di protezione sussidiaria;
- cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
Anno solare 2024
Per l'anno 2024 l'importo della prestazione (in misura piena) è pari a € 404,17 mensili.
Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
Avere un ISEE non superiore a € 20.221,13 (nucleo di tre componenti, per l'anno 2024) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.
Come fare
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo presso l’ufficio Politiche Sociali e per la Famiglia sito in via Canonica n. 4, durante gli orari di apertura, oppure tramite PEC all'indirizzo: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it.
Cosa serve
Per richiedere il servizio, è necessario presentare la seguente documentazione:
- modulo compilato e firmato (vedere Documenti);
- copia certificazione ISEE. A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto è necessario richiedere un ISEE per questo tipo di agevolazione;
- fotocopia del documento di identità;
- EVENTUALE: fotocopia di carta di soggiorno, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (oppure fotocopia della ricevuta dell’ASSICURATA postale con PASSWORD e USER ID di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), fermo restando che il contributo economico potrà essere concesso solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno CE;
- EVENTUALE: fotocopia del titolo di viaggio (per titolari dello status di rifugiato politico);
- EVENTUALE: fotocopia dichiarazione del datore di lavoro relativa all’importo percepito per la maternità (nel caso il richiedente abbia beneficiato di una indennità di maternità dal datore di lavoro inferiore all’ammontare complessivo del contributo richiesto).
Cosa si ottiene
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Tempi e scadenze
Entro i tempi indicati dall'Ufficio Politiche Sociali e per la Famiglia.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni all'Ufficio Politiche Sociali e per la Famiglia.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'ufficio responsabile.
Vincoli
- L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
- Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.
Ulteriori informazioni
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali e per la Famiglia o consultare il sito dell'INPS alla voce "Assegno di maternità dei Comuni"