Imu - Imposta Municipale Unica

Descrizione

La nuova normativa di riferimento dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783. La citata legge, oltre a riformulare l'Imu, ha definitivamente abrogato la Tasi.

Sono soggetti passivi dell'Imu:

  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno
  • seconda rata entro il 16 dicembre

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Casi Particolari

Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".

Il versamento si effettua con modello F24 (in posta, banca o per via telematica)

I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

Codici Descrizione
3912 Abitazione principale e relative pertinenze
3914 Terreni

3916

Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
3923 Interessi (a seguito di accertamento)
3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
3930 Immobili di categoria D (quota Comune)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di San Giorgio delle Pertiche: H893

Importo minino

L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

Aliquote consultabili al LINK

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce come "principali":

  • abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della  residenza anagrafica;

ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9, vedi "Casi particolari"). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

Abitazione principale - Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
  • l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria

Assegnazione della casa familiare

Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il coniuge assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale.

Successioni

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.

Immobili inagibili

Per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni anche tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato

Aree pertinenziali dei fabbricati

Come previsto dall'articolo 4 del regolamento Imu ai fini della qualificazione di area pertinenziale del fabbricato, ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente, si deve intendere l’area che, in relazione all’indice di utilizzazione fondiaria o in altro modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda la consistenza del 20% (art. 3, comma 1, lettera e.6), D.P.R. n. 380/2001) della superficie complessiva urbanistica del fabbricato principale e che, in ogni caso, sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, la realizzazione di un manufatto con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito dal precedente paragrafo, ai fini della determinazione del valore imponibile dell’area, da considerarsi non pertinenziale al fabbricato, occorre tener conto dell’intera capacità edificatoria residua non sfruttata.

Immobili in comodato

All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in  linea  retta  entro  il primo grado (genitori o figli), che  le  utilizzano  come  abitazione principale, si applica la riduzione della base imponibile purché:

  • l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato;
  • il  comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.

Terreni agricoli

Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato. Sono soggetti all'imposta, salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Enti non commerciali

Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa del citato decreto, si applica il modello di dichiarazione di cui al decreto del 26 giugno 2014.

La dichiarazione va presentata ogni anno.

Fabbricati "merce"

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono soggetti all'Imu con aliquota specifica.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Principali riferimenti normativi

  • art. 8 D. L. n. 157 del 30 novembre 2020
  • art. 9 D. L. n. 137 del 28 ottobre 2020
  • ​art. 78 D. L. n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. "decreto agosto")
  • art. 177 D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. "decreto rilancio")
  • Legge 160/2019 (art. 1, commi 738-783) 
  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
  • D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
  • D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
  • Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012

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