La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe.
La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
A chi è rivolto? Coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
Le persone interessate a costituire una convivenza possono presentarsi allo sportello dell’Ufficio anagrafe ( non è necessario l’appuntamento) con i rispettivi documenti di identità.
I cittadini extra-UE devono allegare anche il permesso di soggiorno e, se non già registrata, documentazione idonea a comprovare lo stato libero.
L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, in regola con l'imposta di bollo ( €16,00 in marca da bollo + € 0,52 in contanti diritti di segreteria).
La convivenza di fatto può essere costituita soltanto dopo la costituzione di un unico nucleo familiare. Non è pertanto possibile procedere se uno dei due conviventi non risulta iscritto nel registro anagrafico.
I conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
Riferimento normativo: Legge n. 76/2016; D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.