Regolamento conferimenti incarichi collaborazione esterna

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Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo

Descrizione

Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero di natura professionale, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’articolo 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Comune; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività predeterminata e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente; relativamente ai contratti di lavoro autonomo di natura professionale, è in ogni caso richiesta l'iscrizione la competente ordine o albo professionale.

I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del Comune, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409, n.3, del codice di procedura civile.

Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero professionale, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o su un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente stesso e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni; tali incarichi presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;

c) consulenze, consistenti nell’acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente;

d) incarichi per l’effettuazione di prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

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Ultimo aggiornamento: 19/06/2024, ore 15:10

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