Il presente Regolamento disciplina la partecipazione degli utenti al costo della retta delle strutture residenziali socio-sanitarie per la quota relativa ai servizi di residenzialità (quota alberghiera o di rilievo sociale) forniti alle persone con disabilità congenita o acquisita, o con problematiche di salute mentale, la cui non autosufficienza fisica o psichica, parziale o totale, sia stata valutata dall'UVMD con la definizione del progetto personalizzato.
La partecipazione degli utenti al suddetto costo è stabilita in funzione della loro situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, e in conformità alle regole di cui al successivo art. 4. ove ne ricorrano le condizioni, a tale partecipazione dell'utente concorrono i soggetti tenuti a prestargli gli alimenti ai sensi degli artt. 443 e seguenti del Codice Civile.
La quota alberghiera non posta a carico degli utenti secondo la disciplina del presente regolamento rimane a carico dei Comuni di loro residenza.
Per le persone inserite nelle strutture residenziali socio-sanitarie prima del 24/07/2017, la quota alberghiera non pagata dagli utenti continuerà ad essere a carico dei Comuni dell'ambito Alta Padovana in via solidale.